Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale) la Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. “Lotteria degli scontrini“, ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni / servizi:
- fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa / lavoro autonomo;
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
L’operatività della lotteria è stata fissata all’1.1.2021.
Va evidenziato che:
per partecipare all’estrazione:
- il contribuente, al momento dell’acquisto e prima dell’emissione del documento commerciale, deve comunicare il codice lotteria(codice alfanumerico / a barre, abbinato al proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane.
- l’esercente deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione oltre al predetto codice;
i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale;
in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice, l’acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria.
Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione. Da ciò di deduce che, anche se non esiste una specifica sanzione nel caso in cui l’esercente si rifiuti di partecipare a tale lotteria non adeguando il proprio registratore di cassa, esiste la possibilità di essere segnalati all’Agenzia Entrate per successivi controlli antievasione.
ESCLUSIONI
Non tutti gli acquisti danno diritto a partecipare alla lotteria degli scontrini.
Nella prima fase non te lo consentono:
- gli acquisti di importo inferiore a 1 €;
- gli acquisti effettuati online (e-commerce);
- gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
- sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al STS (per esempio, gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);
- sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.
COSA DEVE FARE L’ESERCENTE
- Il cedente / prestatore, al fine di consentire al cliente di partecipare alla “Lotteria degli scontrini”, deve disporre di un registratore telematico (RT) in grado, anche mediante lettura ottica, di acquisire il “codice lotteria”, comunicato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione, corrispondente con quello di effettuazione dell’operazione.
- In particolare, sulla base di quanto stabilito dal citato Provvedimento 31.10.2019, modificato ad opera del Provvedimento 30.6.2020, la configurazione del registratore telematico deve avvenire entro il 31.12.2020.
PREMI
Ogni corrispettivo trasmesso genera un biglietto lotteria per ciascun Euro pagato, associato univocamente al documento commerciale mediante il relativo identificativo.
Per corrispettivi di importo pari o superiore a € 1.000 sono generati al massimo 1.000 biglietti lotteria. Se l’importo speso è superiore a 1 €, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
L’esercente deve comunicare all’Agenzia anche l’eventuale operazione di reso / annullo, relativo ai documenti commerciali “madre” con codice lotteria precedentemente trasmessi al sistema Lotteria. I documenti successivamente oggetto di reso / annullo, infatti, non danno diritto ai premi (l’estrazione di un codice lotteria abbinato ad uno di tali documenti è considerata nulla).
I premi in denaro sono attributi ai partecipanti alla “Lotteria degli scontrini” a seguito di estrazioni settimanali, mensili ed un’estrazione annuale (estrazione ordinaria).
Oltre alle estrazioni “ordinarie” sono previste anche le estrazioni “zero contanti” riservate ai soggetti che hanno utilizzato strumenti di pagamento elettronico. Detti soggetti pertanto parteciperanno sia alle estrazioni “ordinarie” che a quelle “zero contanti” per le quali sono previsti premi di maggior ammontare.
In caso di vincita all’estrazione “zero contanti”, oltre al consumatore privato, spetta un premio anche all’esercente che ha emesso il documento commerciale.