Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la Legge 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021 detta anche Finanziaria), in vigore dall’1.1.2021. Di seguito, in formato specchietto, vi elenchiamo le principali novità in materia fiscale, agevolativa e societaria.
Per la sezione lavoro Vi presenteremo una circolare a parte.
1. principali novità in materia fiscale e agevolativa
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella suddetta legge.
Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione | Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Misura dell’agevolazione Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno): in misura pari al 20% della relativa base di calcolo; nel limite massimo di 4 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto: in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; nel limite massimo di 2 milioni di euro. Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto: in misura pari al 10% della relativa base di calcolo; nel limite massimo di 2 milioni di euro. Modalità di utilizzo dell’agevolazione Il credito d’imposta è utilizzabile: esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; in tre quote annuali di pari importo; a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti. |
Credito d’imposta per la formazione 4.0 |
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili. |
Credito d’imposta per adeguamento pubblici esercizi | Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:
utilizzare in compensazione il credito nel modello F24; cedere il credito. |
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari | Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso: a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali; nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV); entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno. |
Credito d’imposta per le edicole |
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le edicole. |
Credito d’imposta per i servizi digitali | Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali. |
Credito d’imposta per cuochi professionisti |
Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021.
Il credito d’imposta: è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. |
Credito d’imposta per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari |
Il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. |
Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali | Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.
Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al: 100% per le piccole e medie imprese; 90% per le medie imprese; 80% per le grandi imprese. |
Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua | Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.
Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione: le persone fisiche; i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; gli enti non commerciali. Ambito oggettivo Il credito spetta per le spese: sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022; per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti; fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale. Misura dell’agevolazione Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate. Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione. |
Contributo a Fondo perduto per i centri storici turistici |
Il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici viene esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi. |
Legge Sabatini | Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale. |
Sospensione versamenti di gennaio e febbraio 2021 per gli enti sportivi |
Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020. |
segue | Versamenti sospesi
Sono sospesi i termini relativi: ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2021 al 28.2.2021; agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dall’1.1.2021 al 28.2.2021; ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021; ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1.2021 al 28.2.2021. Ripresa dei versamenti I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: in un’unica soluzione entro il 30.5.2021; ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.5.2021. I versamenti rateali relativi al mese di dicembre 2021 e al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. |
Terreni dei coltivatori diretti e IAP – Proroga dell’esenzione IRPEF |
È prorogata anche per il 2021 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.
Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2021 Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente: i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario; i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP. |
Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti | La legge di bilancio 2021:
introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi; modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente: l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”); conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020; introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali. |
Bonus TV | Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2. |
Kit digitalizzazione |
Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determiniate condizioni legate all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore. |
segue | Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021. |
Bonus idrico | Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. |
Voucher per occhiali da vista | Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. |
Imposta di registro per acquisto di terreni |
Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021, non sia dovuta l’imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro, operati in presenza delle condizioni per l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (restano dovute l’imposta ipotecaria di 200,00 euro e l’imposta catastale dell’1%). |
Imposta sul money transfer – Abrogazione |
È abrogata l’imposta sul money transfer di cui all’art. 25-novies del DL 23.10.2018 n. 119 convertito. |
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi | Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.
Banca dati delle locazioni Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo. |
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – Estensione al 30.4.2021 | Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:
limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio; fino al 30.4.2021. Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 dicembre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020). Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021. |
Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione |
È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.
Il contributo: è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate); è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore. |
segue | Modalità attuative
Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. |
Contributo per acquisto e rottamazione moto – Rifinanziamento |
Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo. |
Buono mobilità/ monopattini – Rifinanziamento |
Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.
In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher. |
Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale | Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.
Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese. Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni. |
Modifiche all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”) |
Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui:
l’inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, oltre al fabbricante, del soggetto committente (vale a dire colui che intende vendere a soggetti nazionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione); l’inclusione delle “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo; l’attenuazione del regime sanzionatorio; il differimento dell’efficacia delle disposizioni all’1.7.2021. |
Modifiche all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”) | Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”), al fine di:
inserire espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento; attenuare le sanzioni amministrative previste; differire all’1.1.2022 la decorrenza dell’imposta. |
Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19 |
È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:
le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022; le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022. |
Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto |
Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione. La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, dovrebbe applicarsi retroattivamente. |
Termini di registrazione delle fatture attive |
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni). |
Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro” |
È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).
A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022: la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche; i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione. |
Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2C | Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).
Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. |
Utilizzo dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA |
Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell’Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell’esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.
Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica. |
Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica |
Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.
La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell’imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell’importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate). |
Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi |
Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015.
Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione. Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015). Nuovo regime sanzionatorio Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi. In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso. In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico. La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro. Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese. |
Lotteria degli scontrini e cashback |
Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini di cui all’art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Il DL Milleproroghe, in corso di pubblicazione in G.U., dovrebbe prevedere la proroga dell’avvio della lotteria.
Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” di cui all’art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. |
Contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA |
Si prevedono le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA.
Analisi di rischio e controlli sostanziali L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale. Inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Inibizione all’emissione di fatture elettroniche In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72. Definizione delle modalità operative Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione del descritto presidio antifrode. |
Agevolazioni IMU e TARI – Pensionati residenti all’estero |
A decorrere dall’anno 2021, per i soggetti residenti all’estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:
l’IMU è ridotta a metà, la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai |
Agevolazioni IMU – Immobili distrutti da calamità naturali |
È prevista l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 74/2012.
L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2021. |
“Canone unico” – Soggetti passivi | Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che sostituisce:
la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA); il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP); il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. I soggetti obbligati al pagamento del “canone unico” sono: il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione; i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze. |
2. principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro per la sola parte riguardante i lavori autonomi, contenute nella legge di bilancio 2021. Per le novità riguardanti i datori di lavoro verrà predisposta apposita circolare dal nostro collega Consulente del Lavoro.
Argomento | Descrizione |
Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e professionisti |
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti dai:
lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS; professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103. Requisiti I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere: percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro; subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019. Condizioni Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione. L’agevolazione spetta inoltre entro i limiti di spesa, pari a 1 miliardo di euro per l’anno 2021. Medici, infermieri, professionisti e operatori sanitari Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali anche medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari (di cui alla L. 11.1.2018 n. 3), già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. |
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) |
Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta:
per 6 mensilità; in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (art. 53 co. 1 del TUIR). Per accedere al beneficio in questione, è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della richiesta. Inoltre, occorre aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all’anno precedente. L’indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall’INPS per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito |
segue | liquidato dall’Agenzia delle Entrate e non può, in ogni caso, superare il limite di 800,00 euro mensili ed essere inferiore a 250,00 euro mensili annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. |
Misure in materia di indennizzo per la cessazione di attività commerciali |
Si dispone, a valere dall’1.1.2022, l’incremento dallo 0,09% allo 0,48% dell’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 28.3.96 n. 207, prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. Secondo quanto previsto dal provvedimento in esame, l’aliquota incrementata risulta così composta:
la quota dello 0,46% viene destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale; la quota dello 0,02% viene invece destinata alla Gestione degli esercenti attività commerciali dell’INPS. |
3. Ulteriori novità rilevanti
Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2021.
Argomento | Descrizione |
Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale |
L’art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall’art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021, a decorrere dall’1.1.2021, stabilisce che:
per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo (“in primis” 1.7.2020 – 30.6.2021) – non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis |
co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 1);
il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2); nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 3); le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (co. 4). Per le perdite emerse negli esercizi “in corso alla data del 31.12.2020” gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire “entro” l’assemblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova disciplina. Resta fermo, peraltro, l’obbligo di convocazione, senza indugio, dell’assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento. |
|
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito |
Sono sospesi fino al 31.1.2021 i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dall’1.9.2020 al 31.1.2021. |
Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all’estero |
Viene abrogata l’agevolazione per il contrasto all’Italian Sounding, introdotta con l’art. 32 del DL 34/2019 (DL “Crescita”) e le risorse sono riallocate per la tutela di marchi collettivi e di certificazione all’estero.
Si prevede, inoltre, che l’agevolazione per la tutela di marchi collettivi e di certificazione all’estero può essere richiesta, oltre che dalle associazioni rappresentative di categoria, anche dai consorzi di tutela e da altri organismi di tipo associativo o cooperativo. |
Misure in materia di servizi di intermediazione on line |
Si prevede che i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line che offrono servizi in Italia, anche se non stabiliti, debbano iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), tenuto dall’AGCOM.
L’AGCOM garantisce l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 (che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line) e applica le sanzioni per l’inottemperanza ad ordini o a diffide in applicazione del regolamento. |
Card cultura giovani |
Viene prorogata, anche per l’anno 2021, l’erogazione della card cultura elettronica, in favore dei soggetti:
residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno; che compiono 18 anni di età nel 2021. |