Vi scriviamo per illustrarvi le novità più rilevanti apportate dal D.LGS 192/2024.

 

  • NUOVO TRATTAMENTO DEL RIADDEBITO SPESE PER SPECIFICO INCARICO

La recente riforma del reddito di lavoro autonomo, approvata con il D.Lgs. 192/2024, introduce, a partire dall’1.1.2025, importanti novità nella gestione dei rimborsi delle spese sostenute dal professionista per uno specifico incarico e riaddebitate dallo stesso al committente.

Ricordiamo che nella disciplina previgente alla riforma, le spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico a favore di un cliente costituivano, da un lato, spese deducibili dal reddito e, dall’altro, il riaddebito generava componenti positivi di reddito soggetti a tassazione e ritenuta d’acconto, al pari dei compensi tipici derivanti dall’attività professionale

Come anticipato, con le novità derivanti dall’attuazione della riforma fiscale, il nuovo scenario normativo è il seguente:

  • l’articolo 54, comma 2, lett. b, Tuir , esclude dalla formazione del reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di “rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”;
  • l’articolo 54-ter, comma 1, Tuir , non consente più la deduzione delle predette spese dal reddito di lavoro autonomo.

Da ciò ne consegue che il riaddebito analitico delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico non saranno più assoggettate a ritenuta d’acconto (in quanto non più tassate a titolo di compenso)  mentre continueranno ad essere assoggettate ad Iva 22%.

 Va infine segnalato che la neutralità in esame opera solamente per i rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e riaddebitate analiticamente al committente. Non vi rientrano dunque le spese riaddebitate con criteri forfettari, quali ad es. i rimborsi chilometrici, che continueranno a costituire compenso e pertanto assoggettati a ritenuta d’acconto.

L’articolo 54-ter Tuir, contempla infine l’ipotesi in cui le spese sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al committente non siano rimborsate da parte di quest’ultimo (tipico caso è il mancato pagamento da parte del cliente della fattura). Lo stesso stabilisce che le spese non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui alternativamente:

  • il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato ad una procedura concorsuale;
  • la procedura esecutiva individuale nei confronti del cliente sia rimasta infruttuosa;
  • il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

Infine, nulla cambia per i professionisti in regime forfettario: il riaddebito delle spese analitiche continua ad essere considerato compenso mentre le spese sostenute saranno dedotte dalla forfettizzazione in percentuale prevista per ciascuna categoria.

 

  • NUOVO TRATTAMENTO FISCALE DELLE FATTURE INCASSATE A CAVALLO D’ANNO

 E’ stato disposto un nuovo trattamento fiscale delle fatture incassate dai professionisti (in regime normale – quindi forfettari esclusi) a cavallo di ciascun anno solare emesse nei confronti di clienti con partita iva.

A partire dunque dal 01.01.2025 (con effetto già sul reddito 2024 che andremo a chiudere), per le fatture/avvisi di parcella incassati nei primissimi giorni di ciascun anno non rileva più la data di incasso per voi professionisti bensì la data di pagamento da parte del vostro cliente partita iva (quindi sono esclusi gli incassi ricevuti dai clienti privati).

Questo aspetto è molto delicato in quanto fa retroagire  ai fini della determinazione del reddito (e quindi della tassazione) gli incassi dei primi giorni di ciascun gennaio alla fine dell’anno precedente.

Tenetene ben nota per le vostre valutazioni finali di ciascun anno e per le comunicazioni che dovrete fornirci per la chiusura dei vostri bilanci annuali.

 

  • TRACCIABILITA’ DELLE SPESE DI VIAGGIO, TRASFERTE, PASTI, ALLOGGI, ALBERGHI

E’ stato disposto che dal 01.01.2025, ai fini della deducibilità di tali spese, vi è l’obbligo di pagamento con mezzi tracciati; non è più ammessa la deduzione a fronte di pagamento per contanti.

Di questa disposizione vi abbiamo già dato specifica informativa ad inizio anno pertanto vi scriviamo poche righe come promemoria

 

  • PROMEMORIA DI COSA SI INTENDE PER SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO

Considerata l’estrema delicatezza del trattamento di queste spese che non sono assoggettate ad Iva né a tassazione, ci preme ricordare che sono spese anticipate in nome e per conto esclusivamente:

  • La spese i cui documenti sono intestati direttamente al vostro cliente
  • Il pagamento è fatto da voi professionisti in via anticipata rispetto al riaddebito delle stesse in fattura/avviso di parcella
  • Di cui voi professionisti riportate analiticamente la tipologia delle stesse in fattura e conservate la documentazione in apposito fascicolo

Come sempre, Buon Lavoro a tutti.