In condizioni normali il lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato comunica al datore di lavoro la volontà di dimettersi e ratifica tale volontà mediante la procedura telematica di convalida, disponibile sul sito “cliclavoro”.
La convalida può essere inoltrata direttamente dal lavoratore, da un consulente del lavoro, da un patronato, dai sindacati, dagli enti bilaterali, dalle commissioni di certificazione.
Il lavoratore è tenuto a rispettare il periodo di preavviso contrattualmente previsto; nel caso non lo rispetti è facoltà del datore di lavoro di trattenere nell’ultima busta paga l’importo equivalente al preavviso non lavorato.
Nel contratto a tempo determinato le dimissioni non sono previste, anche se costituiscono una prassi consolidata.
Vi sono poi delle situazioni particolari, che di seguito vengono elencate.
Dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento.
Durante tale periodo (che per la lavoratrice dura dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno del figlio e per il lavoratore padre, che abbia fruito del congedo obbligatorio e/o alternativo di paternità, dalla data di inizio fruizione del suddetto congedo e fino al compimento di un anno del figlio) le dimissioni godono di un regime speciale:
- Non sono soggette al rispetto del preavviso;
- La lavoratrice/il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso;
- La lavoratrice/il lavoratore ha diritto all’indennità Naspi (disoccupazione).
In questo caso le dimissioni vanno convalidate presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Le regole sopra elencate valgono anche nel caso di adozione o affidamento di un figlio.
Dimissioni della lavoratrice/lavoratore prima del compimento di 3 anni del figlio.
Se le dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre vengono rassegnate al di fuori del periodo in cui vige il divieto di licenziamento ma prima che il figlio abbia compiuto 3 anni, cioè dopo il compimento di un anno ma prima del compimento dei tre anni, la procedura di convalida deve essere esperita presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In questo caso non spetta l’indennità sostitutiva del preavviso e le dimissioni non consentono di accedere alla Naspi (disoccupazione).
Dimissioni e matrimonio.
Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo che intercorre tra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e fino ad un anno successivo alla data di celebrazione del matrimonio, salvo che non siano confermate dalla medesima lavoratrice, entro un mese, presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Dimissioni per fatti concludenti.
Si tratta di una nuova ipotesi di dimissioni, prevista dalla legge 203/2024 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2025.
In sintesi, si prevede che il lavoratore sia da considerare dimissionario, qualora non si presenti al lavoro, senza fornire alcuna giustificazione, per un periodo superiore a quello stabilito dal Contatto Collettivo nazionale di Lavoro o, in assenza di disciplina contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni (presumibilmente di calendario e continuativi).
In tal caso il datore di lavoro ne dà comunicazione all’Ispettorato Nazionale del lavoro (si ritiene mediante Pec) e procede a comunicare le dimissioni mediante modello Unilav.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro può fare degli accertamenti/verifiche.
Il lavoratore può dimostrare che era impossibilitato a giustificare la propria assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro (in questo caso il rapporto di lavoro proseguirà).
Questa nuova tipologia di “dimissione per fatti concludenti” è stata inserita nell’ordinamento per contrastare un comportamento assai diffuso e perpetrato da alcuni lavoratori dipendenti che vogliono cessare il proprio rapporto di lavoro senza perdere il diritto di percepire la Naspi (disoccupazione). A tal fine, non presentandosi più al lavoro, senza addurre giustificazione alcuna, costringevano il datore di lavoro ad avviare il procedimento disciplinare di contestazione delle assenze ingiustificate, che poi si concludeva con il licenziamento.
Ricordo che il licenziamento da diritto di ricevere il trattamento di disoccupazione, mentre le dimissioni no.
Revoca delle dimissioni.
Le dimissioni possono essere revocate mediante procedura telematica di revoca, da effettuare entro 7 giorni dalla data di convalida delle dimissioni.
Non sono revocabili le dimissioni convalidate in sede protetta, cioè quelle convalidate presso l’Ispettorato Nazionale del lavoro.
Sanzioni.
Il datore di lavoro che alteri i moduli telematici di convalida dimissioni, è sanzionato con una ammenda da € 5.000,00 ad € 30.000,00.
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15 gennaio 2025.
Dott. Andrea Berzioli, Cdl in Cortina d’Ampezzo e Ponte nelle Alpi.
N.B. Il presente articolo non vuole essere una trattazione esaustiva della disciplina delle dimissioni, ma solamente una sintesi utile anche ai non addetti ai lavori.