La Finanziaria per il 2023, tra le poche rilevanti novità che ha introdotto, ha previsto una serie di definizioni agevolate ( c.d. TREGUA FISCALE) in ambito fiscale e previdenziale che vanno dal ravvedimento speciale alla rottamazione delle cartelle esattoriali.
Con la presente circolare, vorremmo fornirvi le principali novità in merito, analizzando esclusivamente le casistiche di vostra competenza, senza pertanto tediarvi con problematiche che fortunatamente non vi riguardano. Procediamo per punti in modo da sintetizzare al meglio quanto segue utilizzando parole poco tecniche ma utili per una miglior comprensione della questione:
- DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI: tale definizione prevede la riduzione dal 10% al 3% delle sanzioni sugli avvisi bonari ex art. 36-bis (imposte dirette) e 54-bis (Iva), sia quelli già notificati alla data del 01.01.2023 sia quelli che verranno notificati dopo tale data. Per la gestione di tale definizione, se ne sta già occupando lo Studio contattando i diretti interessati.
- DEFINIZIONE AGEVOLATA SU VIOLAZIONI FORMALI: è prevista la regolarizzazione delle violazioni formali (che non incidono cioè sulle imposte da pagare) commesse fino al 31.10.2022 con il pagamento (entro il 31.03.2023) di una sanzione a titolo definitivo di euro 200,00 per ogni annualità che si intende sanare. Tale definizione agevolata diventa interessante allorquando dovessero emergere delle violazioni esclusivamente formali di cui non si è stati a conoscenza al momento dell’adempimento fiscale relativo. Ad esempio, l’applicazione dell’Iva in fattura in luogo del reverse charge o tardiva presentazione di elenchi Intrastat. Per la gestione di tale definizione, verrete contattati nei prossimi giorni per valutare l’opportunità di adesione a tale strumento per la vostra specifica realtà aziendale.
- DEFINIZIONE AGEVOLATA SU VIOLAZIONI SOSTANZIALI: tale definizione riguarda invece la sanatoria di quelle violazioni che incidono sulle imposte da pagare o sul riconoscimento di minori crediti; per tale motivo si parla di violazioni sostanziali. La definizione agevolata consiste nella riduzione ad 1/18 (dal tradizionale 1/3) delle sanzioni e si applica per le violazioni commesse fino al periodo di imposta 2021 e il primo pagamento deve avvenire entro il 31.03.2023. Tuttavia, per tale definizione è prevista anche la possibilità di rateizzazione delle somme dovute sino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo e, per tale motivo, questo tipo di definizione è stata battezzato “ravvedimento speciale” per distinguerlo dal ravvedimento operoso normale dove le sanzioni sono ridotte ad 1/3 e NON è possibile la rateazione.per la gestione di tale definizione, se ne sta già occupando lo Studio contattando i diretti interessati.
- DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ADESIONE, MEDIAZIONE E INVITI AL CONTRADDITTORIO: come nel caso di cui sopra, la definizione agevolata si esplica nelle riduzione ad 1/18 delle sanzioni applicate e nella possibilità di rateizzare le somme dovute in 20 rate trimestrali. UNICO LIMITE è il periodo temporale di copertura in quanto questa definizione è applicabile solo sugli atti notificati entro e non oltre il 31.03.2023. Fortunatamente, non abbiamo in gestione nessun atto di questo tipo; tuttavia seguiremo le eventuali notifiche che vi dovessero arrivare entro il 31.03.2023 e di cui ci darete notizia.
- STRALCIO DEBITI EX EQUITALIA FINO A 1.000 EURO: di questa definizione si è detto di tutto e di più e, onestamente, ancora oggi ci sono parecchi dubbi nella sua applicazione. In sostanza, si dovrebbe esplicare in una rottamazione automatica delle cartelle affidate all’ex Equitalia dal 01.01.2000 al 31.12.2015, di importo complessivo inferiore a 1.000 euro sanzioni ed interessi compresi e riferiti ai soli debiti fiscali e previdenziali. A differenza di quanto si pensava ancora nell’autunno scorso, lo stralcio automatico non riguarderà i debiti comunali, violazioni codice della strada, ecc… per il quale occorre il via libera dell’ente creditore competente e comunque potrebbe riguardare la sola parte di sanzioni ed oneri di riscossione mentre la quota capitale continuerebbe ad essere dovuta. Per questa definizione, nessuno deve fare nulla; occorre solo attendere e poi verificare se e cosa è stato rottamato in via automatica.
- ROTTAMAZIONE QUATER: questa definizione agevolata ripercorre la scia delle precedenti rottamazioni; viene dunque confermata la possibilità di “rottamare” le sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive nonché gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio. Pertanto, se si aderisce a tale definizione, si dovrà pagare la quota capitale dei debiti, le spese per eventuali procedure esecutive e le spese di notifica atto. La definizione si traduce in un pagamento rateale del nuovo importo rottamato da pagarsi in 18 rate trimestrali, di cui 2 nel 2023 che coprono il 10% dell’importo complessivamente dovuto e poi 4 annuali per ciascun anno successivo.
La richiesta si effettua tramite una istanza telematica sul sito dell’Agenzia della Riscossione e dovrà essere presentata entro e non oltre il 30.04.2023. Lo Studio ha già individuato le posizioni interessate con le quali lavorerà nei prossimi giorni per procedere alla presentazione dell’istanza.
Come sempre siamo a disposizione per confronti o dubbi in merito.
Un saluto a tutti
Studio Professionale