Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il D.L. 146/2021 è entrato definitivamente in vigore con la conversione nella Legge n.215 del 17.12.2021.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 146/2021.
1 Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE»
I contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021 della «Rottamazione-ter», del «Saldo e stralcio» e della «Rottamazione UE» alle scadenze di legge, sono riammessi ai benefici della Definizione agevolata effettuando il pagamento delle somme dovute entro il 9 dicembre.
Per il pagamento entro questo nuovo termine è prevista la tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018 e lo stesso dovrà essere effettuato entro il 14 dicembre 2021.
da queste poche righe capite gia’ la tempestivita’ della previsione normativa: un norma diventata legge il 17 dicembre che prevede una scadenza il 14!!!!!! no comment…..
2 Estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
ATTENZIONE AGLI ONERI DI RISCOSSIONE: SE LA CARTELLA VIENE PAGATA COMUNQUE NEI 60 GIORNI, GLI ONERI DI RISCOSSIONE SONO IL 3% DELLE SOMME A DEBITO; SE SI APPROFITTA DELLA PROROGA AI 180 GIORNI, GLI ONERI DI RISCOSSIONE PASSANO AGLI ORDINARI 6%. A VOI LE CONSIDERAZIONI!
3 Nuovi termini di decadenza per rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19
Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
4 Nuovi termini di decadenza per rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19
Si ricorda che il 31 dicembre 2021 cesseranno gli effetti di alcuni provvedimenti introdotti dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) in materia di rateizzazioni.
In particolare, per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2022:
- sarà sempre necessario documentare la temporanea situazione di difficoltà economica così come previsto dall’art. 19 DPR 602/1973 per importi superiori a 60 mila euro, (viene pertanto a cessare l’estensione del precedente limite di euro 100 mila) anche per l’ottenimento di piani di dilazione fino a 72 rate;
- la decadenza si realizzerà al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive così come previsto dall’art. 19 DPR 602/1973 (viene pertanto a cessare l’estensione del precedente limite a 10 rate).
Infine, i debiti già decaduti dal beneficio di una precedente rateizzazione per mancato pagamento delle rate, indipendentemente dalla data in cui tale decadenza si sia concretizzata, possono essere nuovamente dilazionati solo se, per le richieste di riammissione che verranno presentate a partire dal 1° gennaio 2022, il contribuente regolarizzi preliminarmente tutte le rate già scadute.
5 Nuova previsione di esenzione Iva sui corrispettivi delle ASD/SSD/ENTI NON PROFIT
L’Art. 15-ter ha previsto l’esenzione dall’Iva anche per i corrispettivi percepiti da ASD/SSD e Enti non profit incassati dai propri tesserati/associati.
Si tratta di una rivoluzione in ambito Iva in quanto, considerata la natura non profit di questi enti, è sempre stata riservata loro la non rilevanza dei corrispettivi istituzionali incassati.
La nuova previsione di esenzione Iva invece porta con sé un gravame di adempimenti e oneri inestimabile, quali a solo titolo esemplificativo l’assoggettamento ai dichiarativi Iva; alle liquidazioni periodiche; adempimenti vari….
Tutto ciò con il fine di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA
È stato richiesto dalle varie associazioni di categoria degli enti non profit la sospensione di questa nuova previsione; pare che la stessa sarà prevista con la legge Finanziaria per il 2022 in arrivo. Tuttavia, è nostra opinione che si tratterà solo di uno slittamento (si parla di due anni al momento). Seguiremo con attenzione la vicenda.
6 Comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo
È stato introdotto un nuovo obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali. Più precisamente, con la modifica del comma 1 dell’art. 14 del DLgs. 81/2008, che disciplina il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, è stato previsto che, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Restiamo in attesa delle indicazioni operative. Ai clienti che dovessero instaurare un rapporto di prestazione occasionale dal primo gennaio 2022 consigliamo di contattarci per seguire al meglio le istruzioni che verranno fornite.
Da un punto di vista della fattispecie soggetta a comunicazione, la norma si limita a richiamare il lavoro autonomo occasionale. È possibile fare riferimento alle prestazioni disciplinate lavoristicamente dall’art. 2222 c.c. e fiscalmente dall’art. 67 del TUIR in quanto redditi diversi. Tali compensi, ai sensi del DPR 600/73, all’atto della corresponsione sono assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20% a cura del committente. Inoltre, sotto il profilo previdenziale, con il superamento della soglia dei 5.000 euro annui, in relazione ai compensi superiori a tale soglia il committente è tenuto al versamento della contribuzione alla Gestione separata.
Omettere la comunicazione, che dovrà essere preventiva rispetto all’inizio dell’attività, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Terminiamo qui questa nostra sintesi in attesa di risentirci per tutte le novità che saranno previste dalla Finanziaria per il 2022 (Legge di Bilancio) in fase di approvazione.
Un saluto a tutto e un augurio di Sereno Anno Nuovo.