Legge 46 del 06/04/2021 – Decreto Legge 79 del 04/06/2021
Certamente negli ultimi mesi in molti avrete sentito parlare di Assegno Unico Universale.
In questo articolo spiegherò sinteticamente di cosa si tratta.
L’assegno unico universale nasce dalla volontà di riordinare e potenziare le misure finalizzate al sostegno della famiglie che hanno figli.
Si chiama universale perché sarà destinato a tutti coloro che avranno determinati requisiti, indipendentemente che essi siano lavoratori dipendenti o autonomi.
In sostanza si tratterà di un assegno che mensilmente verrà erogato alle famiglie, la cui entità dipenderà dalla situazione economica del richiedente, così come risultante dall’indicatore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, cioè il misuratore del livello economico complessivo di un nucleo familiare) e dal numero di figli.
L’assegno unico universale andrà a sostituire le seguenti misure di sostegno attualmente vigenti nel nostro ordinamento:
- Assegno ai nuclei con almeno tre figli minori (art. 65 legge 448/1998);
- Assegno di natalità (art. 1, c. 125, legge 190/2014 ed altre successive disposizioni normative);
- Premio alla nascita o all’adozione (art. 1, comma 353, legge 232/2016);
- Fondo di sostegno alla natalità (art. 1, commi 348 e 349, legge 232/2016);
- Detrazioni per figli a carico (art. 12, comma 1, lett. C. del DPR 917/1986);
- Assegni per il nucleo familiare (art. 2, D. L. 69 del 13/03/1988 convertito in legge 153/1988).
L’entità dell’assegno unico universale dipenderà ovviamente anche dalle risorse disponibili.
A CHI SPETTERA’
A tutti i genitori, indipendentemente dal fatto che siano lavoratori dipendenti o autonomi o percettori di misure a sostegno del reddito.
L’assegno unico universale sarà riconosciuto mensilmente per ciascun figlio, dal settimo mese di gestazione e fino al compimento del 21° anno di età (e oltre per figli disabili).
Oltre il diciottesimo anno sarà erogato solo se il figlio è studente, svolge un tirocinio o ha un lavoro con basso reddito.
Sarà ripartito in egual modo tra entrambi i genitori.
In caso di figlio maggiorenne, quest’ultimo potrà richiedere che l’assegno venga corrisposto direttamente a lui.
REQUISITI
I genitori dovranno avere i seguenti requisiti:
- Avere cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria, ma, in quest’ultimo caso, con permesso di soggiorno di durata almeno annuale;
- Pagare le imposte in Italia;
- Essere residenti e domiciliati, con i figli a carico, in Italia per tutta la durata dell’erogazione dell’assegno.
IMPORTO DELL ASSEGNO
Ad oggi non è ancora possibile sapere gli importi; si sa solo che saranno determinati in base al numero di figli ed alla condizione economica del nucleo familiare, individuata mediante l’ISEE.
DAL 1 LUGLIO UN PRIMO PASSO: L’ASSEGNO “PONTE”
(Circolare Inps n. 93 del 30 giugno 2021)
L’assegno unico universale dovrebbe entrare in vigore dal 01 gennaio 2022; in realtà avrebbe dovuto partire dal 01 luglio 2021, ma la scarsità di risorse ha spinto il legislatore a posticipare l’avvio di questa riforma.
Tuttavia, dal 01 luglio 2021 verrà avviato un primo step, che consiste:
- nel potenziamento degli assegni familiari (per coloro che già ne hanno diritto), pari ad € 37,50 mensili per ciascun figlio se il nucleo familiare ha fino a 2 figli e di 55,00 euro per ciascun figlio se il nucleo familiare ha almeno 3 figli.
- nell’erogazione di un assegno, definito “assegno ponte”, per coloro che, con le regole attuali, non usufruiscono di assegni familiari ed hanno un ISEE inferiore a 50.000,00 euro annui.
Si tratta di lavoratori dipendenti esclusi dagli assegni familiari, lavoratori autonomi, disoccupati che hanno esaurito il trattamento di disoccupazione, incapienti e soggetti inattivi e beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono gli assegni familiari.
Si tratta di una platea di circa 2 milioni di persone.
L’importo di questo “assegno ponte” verrà quantificato in base al numero di figli ed alla situazione economica della famiglia, attestata dall’ISEE.
Si andrà da un minimo di 30 euro mensili ad un massimo di 217,80 euro mensili per ciascun figlio; inoltre, se sono presenti più di 2 figli, gli importi verranno maggiorati del 30%.
Questo assegno non concorrerà a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per ottenere questo “Assegno ponte” bisognerà inoltrare domanda all’Inps, con modalità “on line”, anche mediante un Patronato, possibilmente entro il 30 giugno.
L’assegno spetta dal mese di presentazione ella domanda, anche se per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 sarà possibile ricevere gli arretrati relativi ai mesi di luglio ed agosto.
Se però la domanda verrà presentata ad ottobre o novembre, l’assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda e quindi saranno perse le mensilità precedenti.
L’assegno verrà pagato con bonifico bancario direttamente sul conto corrente.
Rimane da capire dove verranno trovate le risorse per finanziare l’assegno unico universale.
Dott. Berzioli Andrea – Consulente del Lavoro