Si susseguono i provvedimenti legislativi finalizzati ad incentivare le assunzioni di lavoratori.
Un legislatore schizofrenico, da alcuni anni, ma soprattutto dopo l’esplosione della pandemia del Covid, continua ad emanare disposizioni che si accavallano l’una con l’altra, che necessitano di circolari esplicative dell’Inps che giungono dopo mesi, a volte anche dopo più di un anno.
Solo per restare al 2020, abbiamo le seguenti potenziali agevolazioni:
1. Esonero contributivo triennale previsto dalla Legge finanziaria per il 2018 (Legge 205/2017) che venne modificato maldestramente dal Decreto legge 87/2018 (cosiddetto decreto Dignità voluto dal baby ministro Di Maio); così maldestramente che non vengono neppure emanati i decreti attuativi e quindi l’agevolazione rimane inapplicabile fino ad essere abrogata e sostituita dalla legge finanziaria per il 2020 (Legge 160/2019).
2. Incentivo “IO LAVORO”, previsto dal Decreto Anpal n. 52 del 11/02/2020 che, in estrema sintesi, prevede uno “sconto” contributivo fino ad un massimo di € 8.060,00 nell’arco di 12 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetto disoccupato che abbia meno di 25 anni o in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a termine anche per soggetti con più di 24 anni. Le istruzioni dell’Inps, necessarie per poter procedere all’inoltro della domanda di agevolazione sono state emanate il 26 ottobre 2020, cioè dopo 8 mesi durante i quali l’agevolazione non era utilizzabile. Questa agevolazione è abbastanza complessa ed è subordinata al rispetto di diverse condizioni, tra cui il “De Minimis” o “l’incremento occupazionale” e ci sono dei problemi nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato in quanto la circolare Inps prevede che nel caso di trasformazione per soggetti con almeno 25 anni è richiesto il requisito “di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi” e capite che trattandosi di trasformazione di un contratto a termine preesistente, ciò non è possibile.
3. Esonero contributivo previsto dal Decreto legge 104 del 14 agosto 2020 art. 6, trasformato in legge 126/2020. Si tratta della possibilità di usufruire di una riduzione dei contributi per un importo massimo di € 4.030,00 nell’arco di 6 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine, effettuate entro il 31/12/2020. Ovviamente anche in questo caso devono essere rispettate alcune condizioni, in particolare quelle previste dal decreto Legislativo 150/2015, articolo 31, dove vengono elencati i principi generali in materia di incentivi/agevolazioni legate alle assunzioni. Le istruzioni Inps per l’utilizzo dell’esonero sono state comunicate con la circolare Inps 133 del 24/11/2020 (anche qui sono trascorsi più di 3 mesi) e le domande sono subordinate anche alla disponibilità delle risorse stanziate.
4. Esonero contributivo previsto dal Decreto legge 104 del 14 agosto 2020 art. 7, trasformato in legge 126/2020. Lo stesso decreto di cui al punto precedente prevede anche la possibilità di fruire di una riduzione dei contributi per tre mesi per le assunzioni a tempo determinato, anche stagionale, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate entro il 31/12/2020. Anche in questo caso ci sono delle condizioni che vanno rispettate e la domanda va presentata mediante applicativo sul sito dell’INPS.
Ci sono poi una serie di agevolazioni che si trascinano di anno in anno, quali ad esempio:
- Agevolazione per assunzione di soggetto percettore di reddito di cittadinanza;
- Agevolazione per assunzione di donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego da almeno 6 mesi;
- Agevolazione per assunzione di donne di qualsiasi età ed ovunque residenti, prive di impiego da almeno 24 mesi.
- Assunzione di percettore di Naspi.
- Assunzione in sostituzione di maternità in azienda con meno di 20 dipendenti.
- Assunzione di uomini con più di 50 anni e disoccupati da 12 mesi.
Inoltre si vocifera di altre disposizioni in materia che verranno introdotte dalla prossima ed imminente legge di bilancio.
In conclusione
Sarebbe auspicabile che venisse fatto un po’ di ordine in questo caos normativo e che tutte queste tipologie confuse e complicate di incentivi alle assunzioni venissero ridotte a non più di tre o quattro, semplici e mirate secondo le esigenze delle aziende.
E qui viene il grosso problema: si possono prevedere tutti gli incentivi possibili ed immaginabili per chi assume, ma se le aziende non hanno lavoro non assumeranno comunque.
Lo Studio rimane a disposizione di chi avesse necessità di approfondire l’argomento che, per ragioni di tempo e per la complessità della materia, è stato trattato solo in maniera estremamente sintetica.